Per effetto del cosiddetto decreto sulla competitività (D.L. n. 35 del 2005), le persone fisiche e gli
enti soggetti all’IRES, in particolare società ed enti commerciali e non commerciali, possono dedurre
dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura
erogate a favore delle ONLUS, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura
massima di 70.000 euro annui (più specificatamente, l’erogazione liberale è deducibile fino al
minore dei due limiti).
Più precisamente:
• ai fini della deducibilità dal reddito, le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite
banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari;
• le erogazioni liberali in natura devono essere considerate in base al loro valore normale (prezzo di
mercato di beni della stessa specie o similari); il donatore, in aggiunta alla documentazione attestante
il valore normale (listini, tariffari, perizie, eccetera), deve farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta
con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l’indicazione dei relativi valori.
Fonte: agenzia delle entrate